1. La presente legge reca disposizioni in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, definiti e riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni.
1. Tutti i cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1 hanno diritto all'istruzione e al conseguimento dei relativi titoli di studio.
2. Al fine di cui al comma 1 è istituita la Scuola telematica in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, di seguito denominata «Scuola telematica», con sede in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione.
1. Hanno diritto di accesso alla Scuola telematica tutti i cittadini italiani residenti all'estero che ne fanno richiesta scritta, anche per via telematica.
2. La Scuola telematica è equiparata a tutti gli effetti legali alla scuola pubblica e si articola in tre gradi: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.
1. La Scuola telematica è pubblica e gratuita.
1. Possono essere istituite scuole telematiche private in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
2. Alle scuole telematiche private autorizzate ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 in materia di accesso, equiparazione e articolazione in tre gradi.
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accertamento dei livelli di formazione raggiunti dal singolo studente ai fini del conseguimento dei passaggi di classe e dei titoli di studio previsti dalla Scuola telematica e dalle scuole telematiche private istituite ai sensi dell'articolo 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.